Il Detenuto ha richiesto lo sconto di pena per il semestre di detenzione compreso tra giugno e dicembre 2016. Il Tribunale di Sorveglianza ha negato il beneficio a causa di una condotta scorretta. In particolare, l'uomo si era assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro esterno nel luglio del 2016. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi presentati erano generici e non contestavano direttamente l'assenza dal lavoro, ma esprimevano solo un dissenso generico. Di conseguenza, il ricorrente perde il diritto alla liberazione anticipata per quel periodo e deve pagare le spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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