La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due soggetti condannati rispettivamente per evasione e favoreggiamento personale. Il primo ricorrente era fuggito dalla detenzione, mentre il secondo lo aveva aiutato a sottrarsi alle ricerche delle forze dell'ordine, pur conoscendo l'illiceità della condotta. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso si basavano su questioni di fatto, non valutabili in Cassazione. Inoltre, le contestazioni del primo erano ripetitive rispetto al giudizio d'appello, mentre quelle del secondo erano del tutto generiche sulla sua consapevolezza del reato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato le condanne e ha inflitto ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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