Un Lavoratore ha trasportato tre connazionali afghani, richiedenti asilo in Austria, attraverso l'Italia verso la Francia. Il Tribunale lo ha assolto dal reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ritenendo verosimile la sua ignoranza sulla limitata libertà di circolazione dei richiedenti asilo nell'Unione Europea. Il Pubblico Ministero ha ricorso in Cassazione contestando l'assoluzione. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il Tribunale aveva correttamente valutato il possibile dubbio sull'elemento soggettivo del reato, ovvero sulla consapevolezza del Lavoratore riguardo lo status dei trasportati.
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