La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per la ricettazione di auto. L'uomo era stato fermato alla guida di una vettura rubata poche ore prima. La difesa ha tentato di contestare la qualificazione del reato, sostenendo un coinvolgimento diretto nel furto presupposto, e ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha stabilito che tali questioni non potevano essere sollevate per la prima volta in Cassazione, poiché non erano state presentate nel precedente giudizio d'appello. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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