L'Imputato, condannato per rapina e lesioni aggravate, ha presentato ricorso per contestare la responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici hanno respinto la prima censura perché mai sollevata nel precedente grado di appello, determinando una violazione delle regole procedurali. Riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che la concessione dello sconto di pena richiede elementi positivi concreti a favore del reo. In assenza di tali fattori favorevoli, il diniego risulta pienamente legittimo, soprattutto quando la pena base corrisponde già al minimo di legge. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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