Due imputati hanno proposto ricorso contro la condanna per concorso in traffico di cocaina. La difesa contestava l'attendibilità della chiamata in correità resa da un complice arrestato e l'interpretazione dei messaggi cifrati. Inoltre, chiedeva la derubricazione dei fatti nella fattispecie di lieve entità. I giudici di legittimità hanno respinto integralmente le tesi difensive. Le dichiarazioni del correo sono risultate spontanee, autoaccusatorie e confermate dalle chat telefoniche. Il quantitativo complessivo di cocaina, pari a circa un chilogrammo, e la disponibilità costante di stupefacente hanno impedito la concessione della lieve entità. La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando le pene e condannando i ricorrenti al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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