L'Imputato ha ricevuto una condanna nei primi due gradi di giudizio per il reato di calunnia, punito dall'articolo 368 del codice penale. L'uomo ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la sussistenza della responsabilità penale, la qualificazione dei fatti e la valutazione delle prove effettuata dalla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'impugnazione integralmente inammissibile. Il ricorso presentava motivi generici e si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel merito, cercando un'indebita rivalutazione dei fatti. Con questa decisione, la condanna per il reato di calunnia è divenuta definitiva. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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