L'Imputato, condannato per reati inerenti alle sostanze stupefacenti, aveva concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale. La Corte territoriale ha recepito l'accordo, infliggendo quattro anni e due mesi di reclusione e la relativa multa. Successivamente, L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il concordato in appello comporta la rinuncia a ridiscutere i punti patteggiati ed esclude qualsiasi contestazione sulla congruità della sanzione liberamente concordata tra le parti. Di conseguenza, L'Imputato perde la facoltà di ricorrere e subisce la condanna al pagamento delle spese di giustizia e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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