La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un Lavoratore condannato per evasione (Art. 385 c.p.). Il Lavoratore contestava la mancata disapplicazione della recidiva e l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero mere doglianze sui fatti, non ammissibili in sede di legittimità, e che le censure fossero già state esaminate e respinte dal giudice di merito. Quest'ultimo aveva correttamente valutato la pericolosità sociale del Lavoratore, evidenziata dalla sua condotta e dai precedenti penali, e aveva già applicato la pena minima. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
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