Un Lavoratore era stato condannato per lesioni personali. Il Tribunale aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione, ma aveva confermato il risarcimento danni alla Persona Offesa. Il Lavoratore ha presentato ricorso per Cassazione lamentando violazioni procedurali, come la mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e la revoca dell'esame di un testimone. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi infondati o non proponibili. Ha condannato il Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, ma non alla parte civile, che non aveva argomentato adeguatamente la sua richiesta.
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