Un Guidatore, neopatentato, ha visto estinto il reato di guida in stato di ebbrezza per aver superato la messa alla prova. Nonostante ciò, il Tribunale ha disposto la sospensione della patente di guida per un anno. Il Guidatore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la competenza del Tribunale e i vizi di motivazione. La Corte ha convertito il ricorso in appello, ritenendo che le doglianze fossero relative a vizi di motivazione, non direttamente impugnabili in Cassazione. La questione della sospensione patente guida sarà quindi riesaminata in appello.
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