Il Condannato ha visto revocati i suoi arresti domiciliari e la richiesta di misure alternative, come l'affidamento in prova, è stata respinta. Ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando vizi procedurali e una valutazione insufficiente della sua personalità. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e generici, poiché Il Condannato non aveva dimostrato di aver chiesto di rilasciare dichiarazioni o che la difesa avesse sollecitato indagini specifiche. La sua lamentela sulla valutazione della personalità era troppo vaga. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, e Il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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