Un Cittadino, sottoposto all'obbligo di dimora per presunte condotte criminali legate all'uso di un autocarro per conferimenti illeciti, ha presentato un riesame della misura cautelare. Il Tribunale del Riesame ha confermato la decisione iniziale. Il Cittadino ha poi proposto ricorso in Cassazione, contestando l'illogicità della motivazione sulla sua identificazione come conducente e sull'attualità delle esigenze cautelari, dato che i fatti si erano interrotti anni prima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale adeguata. Ha confermato che la titolarità del mezzo e l'assenza di dipendenti costituivano un quadro indiziario solido. La Corte ha inoltre ribadito la persistente pericolosità criminale del Cittadino, giustificando il mantenimento dell'obbligo di dimora.
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