La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concordato un patteggiamento per reati di droga, lamentava la prescrizione nel patteggiamento per uno dei capi d'accusa. La Corte ha stabilito che, dopo la riforma dell'art. 448 c.p.p., la prescrizione maturata prima della sentenza non è un motivo di ricorso deducibile in Cassazione contro l'applicazione della pena concordata.
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