Due imputati hanno concordato la pena davanti alla Corte di secondo grado tramite concordato in appello, rinunciando espressamente agli originari motivi di gravame. Successivamente, la difesa ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'omessa motivazione sui fatti accertati e la mancata concessione della massima estensione delle attenuanti generiche. I Supremi Giudici hanno stabilito l'inammissibilità del ricorso. Quando le parti stipulano un accordo sulla pena e rinunciano ai motivi di merito, l'impugnazione in sede di legittimità resta circoscritta esclusivamente ai vizi del consenso, alla difformità della sentenza rispetto all'accordo o all'irrogazione di una sanzione illegale. Gli imputati hanno perso il ricorso e subito la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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