Tre imputati, condannati in appello per rapina aggravata dopo aver concordato la pena con il Procuratore generale tramite il patteggiamento in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione. I ricorrenti lamentavano la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mancata pronuncia di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione, precludendo qualsiasi contestazione successiva sulla misura della pena o sulle attenuanti, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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