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Art. 605 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 605 Codice di Procedura Penale

Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: stop ai ribaltoni
Il caso nasce dall'aggressione subita da un automobilista, in cui l'imputato era accusato di violenza privata, minaccia e lesioni. Assolto in primo grado, la Corte d'appello aveva ribaltato la decisione ai soli fini civili, condannandolo al risarcimento senza però riascoltare i testimoni chiave. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, stabilendo che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è obbligatoria quando il giudice d'appello intende ribaltare un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza con rinvio al giudice civile competente.
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Patteggiamento in appello: l’accordo blindato che vieta ricorsi
Tre imputati, condannati in appello per rapina aggravata dopo aver concordato la pena con il Procuratore generale tramite il patteggiamento in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione. I ricorrenti lamentavano la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mancata pronuncia di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione, precludendo qualsiasi contestazione successiva sulla misura della pena o sulle attenuanti, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Particolare tenuità del fatto esclusa per aggressione in negozio
Un uomo ha aggredito un'operatrice all'interno di un negozio aperto al pubblico, mettendolo a soqquadro e causandole lesioni. La difesa ha richiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, basandosi sulla brevità del periodo di guarigione della vittima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la gravità complessiva della condotta, caratterizzata dal disordine creato nel locale pubblico, impedisce di considerare l'offesa come lieve. Di conseguenza, la brevità del periodo di guarigione non è sufficiente per ottenere l'impunità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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