Un individuo è stato condannato per `ricettazione` di uno scooter rubato, di proprietà di un'azienda di servizi pubblici. L'imputato ha presentato ricorso, contestando la qualificazione del reato e il diniego di attenuanti, chiedendo anche la rinnovazione dell'esame. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il tribunale ha correttamente valutato la piena consapevolezza dell'origine illecita del bene, data l'alterazione del mezzo (targa falsa, riverniciatura) e l'assenza di documenti. La Corte ha escluso le attenuanti, considerando il valore del bene e i precedenti penali dell'imputato.
Continua »