Un'automobilista, accusata di aver falsificato documenti per attribuire a un terzo un'infrazione stradale, veniva assolta in primo grado. La Corte d'appello, ribaltando la decisione ai soli fini civili, la condannava al risarcimento dei danni basandosi su una diversa valutazione dei testimoni, senza però riascoltarli. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputata, stabilendo che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è obbligatoria anche quando la riforma dell'assoluzione avviene solo per gli effetti civili, se fondata su un diverso giudizio di attendibilità delle prove dichiarative. La sentenza è stata annullata con rinvio al giudice civile d'appello.
Continua »