La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una donna condannata a oltre undici anni di reclusione per concorso nei delitti di tratta di persone e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'imputata contestava la ricostruzione della propria responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno chiarito che le doglianze sulla colpevolezza riproducevano questioni di fatto già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che il giudice di merito motiva validamente il diniego delle attenuanti indicando gli elementi decisivi contrari alla loro concessione. La decisione ha confermato integralmente la pesante condanna e imposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Continua »