L'Imputato, condannato in primo grado per reati di droga, ha concordato in appello una riduzione della pena a tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, in caso di concordato in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare l'assenza di cause di proscioglimento. La rinuncia ai motivi di appello limita infatti i poteri di decisione del giudice ai soli punti concordati, rendendo inammissibile ogni successiva contestazione non legata alla validità dell'accordo stesso.
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