L'Imputato era stato condannato in primo grado per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti commesso nel 2014. Nel giudizio di appello, i giudici hanno applicato la sospensione emergenziale dei termini previsti durante la pandemia Covid-19, ritenendo la condanna ancora tempestiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che la sospensione emergenziale non si applica nella fase di attesa del decreto di citazione in appello. La formula «senza ritardo» non costituisce infatti un termine perentorio di legge. Pertanto, la prescrizione del reato è maturata prima dell'udienza di secondo grado. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando l'estinzione del reato.
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