Un'azienda creditrice avvia un pignoramento immobiliare su beni in comproprietà. Nel corso della procedura esecutiva si apre un giudizio di divisione dei beni. Il Tribunale ordina la vendita dei beni e condanna i comproprietari alle spese, decisione confermata in appello. Alcuni comproprietari propongono ricorso in Cassazione, ma quaranta giorni prima dell'udienza depositano una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio. In merito alle spese, la Corte applica l'articolo 391 del codice di procedura civile: poiché la rinuncia è avvenuta con largo anticipo, sollevando il creditore dall'onere di ulteriori difese, i giudici dispongono la compensazione integrale delle spese di lite. Ciascuna parte sostiene i propri costi.
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