La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21612/2024, ha rigettato il ricorso di una contribuente che aveva proposto opposizione a diverse cartelle di pagamento dopo averne scoperto l'esistenza tramite un estratto di ruolo. La Corte ha chiarito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa creditoria e se dimostra un concreto interesse ad agire, come previsto dalla normativa sopravvenuta (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973). La semplice eccezione di prescrizione non è sufficiente a integrare tale interesse in assenza di un'azione esecutiva imminente.
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