Un contribuente, dopo aver impugnato in Cassazione un avviso di accertamento relativo a una plusvalenza su terreni, ha aderito a una procedura di "rottamazione" delle cartelle esattoriali e ha rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione, di conseguenza, ha dichiarato l'estinzione processo tributario, compensando le spese legali tra le parti e specificando che il ricorrente non è tenuto al versamento del doppio contributo unificato, previsto solo in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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