Una società ha citato in giudizio un'altra società e il suo legale rappresentante per un debito. I tribunali di merito hanno escluso la responsabilità personale del rappresentante per difetto di legittimazione passiva, poiché il debito era riconducibile alla società. Il tentativo della parte attrice di modificare la domanda in corso di causa, definendo il debito come un prestito 'personale', è stato respinto in quanto costituiva una modifica inammissibile della domanda (mutatio libelli). La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, dichiarando il ricorso inammissibile e ribadendo che i fatti e le ragioni della pretesa non possono essere alterati sostanzialmente dopo l'inizio del processo.
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