La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 513/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento in appello. La Corte ha ribadito che, accettando il concordato sulla pena, l'imputato rinuncia implicitamente a far valere l'obbligo del giudice di valutare un proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., limitando così i motivi di un futuro ricorso.
Continua »