Una condomina viene condannata in sede penale per ingiuria e paga al vicino le spese di esecuzione. Successivamente, la sentenza penale viene annullata per un vizio di notifica. Nel nuovo giudizio penale, la condomina viene ritenuta non punibile per aver agito in stato d'ira. La condomina chiede quindi la restituzione delle somme versate in precedenza. Il vicino si oppone, sostenendo l'incompetenza del giudice civile. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del vicino, confermando che la restituzione delle somme pagate in forza di un titolo poi annullato spetta al giudice civile. Inoltre, la Suprema Corte condanna il vicino per lite temeraria a causa dell'insistenza in tesi giuridiche palesemente infondate, confermando l'obbligo di rimborsare tutte le spese sostenute.
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