Un soggetto, sotto procedimento disciplinare, accusa in una memoria difensiva un membro del Consiglio di Disciplina di abuso e ritorsione. La Cassazione conferma che le tutele per le offese in scritti giudiziari (art. 598 c.p.) si applicano anche in questi contesti, rendendo l'imputato non punibile per diffamazione. Tuttavia, la Corte annulla parzialmente la sentenza perché il giudice precedente non ha deciso sulla richiesta dell'imputato di condannare la parte civile al pagamento delle spese legali. Il caso torna quindi al Tribunale solo per decidere su questo specifico punto economico, confermando però l'assoluzione dal reato.
Continua »