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Art. 598 Codice Penale — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 598 Codice Penale

Offese in scritti difensivi: accusa di truffa, ma nessun danno
Un professionista ha chiesto il risarcimento per danno alla reputazione dopo che una cliente, in un precedente processo per il pagamento di compensi, lo aveva accusato di 'truffa' durante un interrogatorio. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda, stabilendo un principio chiave sulle offese in scritti difensivi. L'articolo 598 del codice penale prevede una speciale immunità per le espressioni offensive usate in giudizio, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa. Questa norma non solo esclude la responsabilità penale, ma anche quella civile. Di conseguenza, la frase, pur essendo forte, non costituisce un fatto illecito e non genera alcun diritto al risarcimento del danno.
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Richiamo in servizio estero: quando è legittimo?
Un dirigente del Ministero degli Affari Esteri, richiamato in Italia da un incarico all'estero a seguito di una sanzione disciplinare, aveva citato in giudizio l'Amministrazione sostenendo che il trasferimento fosse ritorsivo. La Corte d'Appello gli aveva dato ragione, riconoscendogli un cospicuo risarcimento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che per il personale del Ministero degli Esteri si applica una normativa speciale che non garantisce una durata fissa dell'incarico all'estero. Il richiamo in servizio estero è un atto gestionale discrezionale e spetta al lavoratore dimostrare l'intento ritorsivo. Inoltre, l'indennità estera non può essere usata per calcolare il danno da illegittimo rientro.
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Esimente art 598: quando l’offesa in giudizio non è reato
Un professionista ha citato in giudizio un ospedale e il suo avvocato per un presunto danno alla reputazione, causato da un documento prodotto in un precedente processo. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, confermando l'applicazione dell'esimente art. 598 c.p. Questa norma protegge le parti e i difensori da accuse di diffamazione per scritti e discorsi pronunciati in un procedimento, a condizione che le espressioni siano pertinenti all'oggetto della causa. La Corte ha chiarito che tale valutazione di pertinenza deve essere effettuata "ex ante", cioè al momento della produzione dell'atto, e non in base alla sua successiva valutazione di decisività da parte del giudice.
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