Tre cittadini hanno chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo penale a loro carico. Il processo si era concluso con l'assoluzione per depenalizzazione di un reato e con la prescrizione degli altri. La Corte d'Appello ha respinto la domanda perché la legge presume che non vi sia danno se il processo si estingue per prescrizione, salvo prova contraria che i richiedenti non hanno fornito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei cittadini, confermando che spetta al cittadino dimostrare concretamente il pregiudizio subito per superare la presunzione di legge. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di giudizio.
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