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Art. 593 Codice Penale — Sezione Quarta Penale

Altri anni per Art. 593 Codice Penale

Incidente e fuga: non sempre è omissione di soccorso stradale
Un automobilista tampona un'altra vettura, si ferma brevemente ma poi si allontana senza scambiare i dati, pur riconoscendo la conducente. La Corte di Cassazione ha affrontato il caso, distinguendo nettamente tra il reato di 'fuga' e quello di 'omissione di soccorso stradale'. La condanna per la fuga è stata confermata, ma quella per l'omissione di soccorso è stata annullata. I giudici hanno stabilito che per questo secondo e più grave reato, non basta allontanarsi: l'accusa deve provare che l'automobilista si fosse reso conto, o avesse almeno accettato il rischio, che la persona tamponata avesse effettivamente bisogno di aiuto. In questo caso, la percezione del bisogno di soccorso non era evidente, quindi la condanna su questo punto è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione.
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Incidente probatorio: limiti al ricorso in Cassazione
La Procura della Repubblica ha impugnato l'ordinanza di un GIP che disponeva un incidente probatorio per un'autopsia, nonostante il Pubblico Ministero avesse già effettuato un accertamento tecnico irripetibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il provvedimento del giudice non è 'abnorme' poiché rientra nei suoi poteri e non causa una stasi insuperabile del procedimento.
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