La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista accusato del reato di Lesioni stradali e messa alla prova negata. L'imputato, alla guida in stato di ebbrezza, a velocità elevata e durante un sorpasso vietato, ha causato un grave incidente. La Cassazione ha confermato il diniego della messa alla prova a causa di due precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza, che dimostrano un'inclinazione a reiterare il reato. Respinta anche la richiesta di sospensione condizionale e il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, poiché la somma versata dall'assicurazione era solo un acconto e non riconducibile a una scelta spontanea dell'automobilista. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a tremila euro per la Cassa delle Ammende.
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