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Art. 589 Codice Penale — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 589 Codice Penale

Omessa pronuncia disciplinare: Cassazione fa chiarezza
Un professionista, radiato dal proprio albo a seguito di una condanna penale, ha impugnato la sanzione lamentando vizi procedurali. L'organo di appello ha omesso di pronunciarsi su uno dei motivi, ritenendolo assorbito. La Corte di Cassazione, investita della questione di omessa pronuncia disciplinare, ha emesso un'ordinanza interlocutoria per acquisire gli atti del procedimento, sospendendo la decisione per una valutazione completa del caso. Questo evidenzia il dovere del giudice di esaminare tutte le doglianze sollevate.
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Nullità decisione disciplinare: l’obbligo dei nomi
Un medico, radiato dall'albo, ricorre in Cassazione. La Corte accoglie il ricorso, stabilendo la nullità della decisione disciplinare della commissione centrale per non aver esaminato il motivo relativo alla mancata indicazione dei nomi dei componenti del collegio giudicante, configurando un'omissione di pronuncia.
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