La Cassazione ha annullato l'ordinanza del G.I.P. di Pavia che aveva negato l'accesso atti persona offesa. Nel caso di un omicidio, i familiari della vittima avevano chiesto, tramite il loro consulente tecnico, di esaminare prove (video, dati cellulare) già acquisite dalla Procura. Il G.I.P. aveva dichiarato inammissibile la richiesta, interpretando restrittivamente l'Art. 233 c.p.p. La Suprema Corte ha invece stabilito che la persona offesa rientra nella categoria delle "parti private". Pertanto, il suo consulente tecnico ha pieno diritto di accedere ed esaminare le prove sequestrate, garantendo così la parità processuale.
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