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Art. 588 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Credito ereditario: quando un coerede può agire da solo
Un ente pubblico per l'edilizia residenziale ricorre in Cassazione sostenendo la nullità di una sentenza per la mancata partecipazione al giudizio di tutti i coeredi del creditore originario. La Corte Suprema rigetta il ricorso, affermando un principio fondamentale in materia di credito ereditario: ciascun coerede può agire individualmente per la riscossione dell'intero credito o della sua quota, senza la necessità di coinvolgere gli altri eredi. La Corte dichiara inoltre inammissibile l'eccezione di compensazione sollevata dall'ente.
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