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Art. 587 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 587 Codice di Procedura Civile

Turbata libertà degli incanti: assolto chi non paga l’asta
Un creditore avviava il pignoramento della casa del debitore. All'asta giudiziaria, il padre del debitore si aggiudicava l'immobile ma non versava il prezzo entro il termine, chiedendo chiarimenti sulle spese condominiali. I giudici di merito lo condannavano per il reato di turbata libertà degli incanti, ritenendo il mancato pagamento una manovra fraudolenta per ritardare lo sgombero. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'aggiudicatario. I giudici di legittimità hanno chiarito che il semplice mancato versamento del prezzo costituisce un mero inadempimento civile e non integra il reato di turbata libertà degli incanti, mancando l'utilizzo di mezzi violenti o fraudolenti idonei ad alterare la gara. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la condanna perché il fatto non sussiste.
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Turbata libertà degli incanti: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per il reato di turbata libertà degli incanti a carico di un soggetto che, in due diverse occasioni, si era aggiudicato provvisoriamente un immobile all'asta senza poi versare il saldo prezzo. La Corte ha stabilito che tale condotta, pur se ripetuta, non costituisce un "mezzo fraudolento" penalmente rilevante, ma un inadempimento civilistico già sanzionato dall'ordinamento con la perdita della cauzione e l'obbligo di risarcire il danno.
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Sequestro preventivo: la Cassazione fissa i limiti
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un sequestro preventivo di un complesso immobiliare, disposto nell'ambito di un'indagine per turbata libertà degli incanti. L'indagato, pur essendo inabilitato a partecipare ad aste, avrebbe utilizzato società prestanome per aggiudicarsi un bene. La Suprema Corte ha ritenuto sussistenti gli indizi di reato ('fumus commissi delicti'), ma ha annullato l'ordinanza di sequestro per un vizio di motivazione. Il Tribunale del riesame, infatti, non aveva adeguatamente dimostrato l'esistenza di un pericolo concreto e attuale ('periculum in mora') che giustificasse la misura cautelare, limitandosi a un'affermazione generica. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame sul punto.
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