Una società creditrice ha contestato la cancellazione di un'ipoteca su un immobile venduto dal curatore fallimentare in esecuzione di un contratto preliminare per una prima casa. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che tale operazione non costituisce una "vendita concorsuale" ai sensi dell'art. 108 della Legge Fallimentare e, di conseguenza, non gode dell'"effetto purgativo" che consente di cancellare le ipoteche preesistenti. La Corte ha chiarito che il curatore, in questo caso, adempie semplicemente a un'obbligazione contrattuale del fallito, senza porre in essere una procedura di liquidazione competitiva.
Continua »