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Art. 585 Codice Penale — Sezione Terza Civile

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Translatio Iudicii: il dovere del giudice civile
A seguito di un'aggressione, il procedimento giudiziario ha visto un rinvio dalla sede penale a quella civile. La Corte di Appello civile aveva rigettato la domanda risarcitoria per la mancata acquisizione del fascicolo del giudizio penale. La Cassazione ha annullato tale decisione, affermando che in caso di translatio iudicii, il giudizio civile è una prosecuzione di quello precedente e spetta alla cancelleria del giudice acquisire d'ufficio il fascicolo. La mancata acquisizione costituisce un errore procedurale che vizia la sentenza.
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