La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un difensore d'ufficio avverso un'ordinanza che aveva già sancito l'inammissibilità dell'appello. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., che impone requisiti formali non sanabili successivamente, come il mandato specifico. La pronuncia ribadisce la rigidità di tali adempimenti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione, confermando che l'inosservanza delle forme procedurali porta a una declaratoria di inammissibilità appello.
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