La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto di due soggetti, dichiarando inammissibili i loro ricorsi. Il primo imputato contestava la mancata notifica dell'appello del pubblico ministero e il diniego dell'attenuante del danno lieve. La Corte ha chiarito che l'omessa notifica non annulla il processo e che l'attenuante richiede un danno oggettivamente irrisorio. Il secondo imputato contestava la legittimazione alla querela del responsabile del supermercato derubato, privo di formale procura del proprietario. I giudici hanno stabilito il principio fondamentale secondo cui il direttore o responsabile di un singolo punto vendita, avendo la custodia dei beni, possiede la piena legittimazione alla querela per i furti subiti dal negozio, senza necessità di una delega scritta da parte della società proprietaria.
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