La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L'imputato sosteneva che il giudice di merito non avesse verificato la sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., tra cui non rientra quello sollevato dal ricorrente. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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