Un Tribunale ha dichiarato la propria **incompetenza territoriale penale** per reati commessi a Trapani, trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero di Trapani. Il Pubblico Ministero di Palermo ha proposto ricorso, sostenendo che la trasmissione fosse "abnorme". La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l'incompetenza territoriale non rende "abnorme" la trasmissione degli atti. Il giudice che si dichiara incompetente deve inviare gli atti direttamente al giudice competente, non al Pubblico Ministero. Tuttavia, l'errore nella trasmissione al PM non causa nullità, e il PM può semplicemente inoltrare gli atti al giudice corretto.
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