La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello per il reato di tentato omicidio, ha tentato di contestare in sede di legittimità la qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente sosteneva che l'episodio dovesse essere inquadrato come lesioni volontarie anziché tentato omicidio. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. limita drasticamente i poteri di impugnazione. Una volta accettata la pena concordata, le parti rinunciano implicitamente a sollevare questioni sulla motivazione o sulla natura del reato, a meno che non venga irrogata una pena illegale. Poiché nel caso di specie non sussisteva alcuna illegalità della sanzione, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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