Un automobilista ha concordato una pena con patteggiamento per essersi posto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e aver causato un incidente stradale. Il giudice di primo grado ha quantificato la sanzione penale principale, omettendo però di disporre i provvedimenti accessori obbligatori. La Procura Generale ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la mancata applicazione delle misure amministrative previste dal Codice della Strada. I giudici supremi hanno accolto il ricorso sul punto della patente di guida: quando l'alterazione psicofisica provoca un sinistro stradale, la revoca della patente è una conseguenza tassativa e automatica di legge. La Suprema Corte ha pertanto disposto direttamente la sanzione accessoria, respingendo invece la richiesta di confisca del veicolo perché formulata in modo generico.
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