Alcuni imputati per reati di droga hanno concordato una pena con il pubblico ministero tramite patteggiamento. Successivamente, la difesa ha richiesto la concessione della detenzione domiciliare sostitutiva, senza però vincolare l'accordo principale a tale beneficio. Il giudice per le indagini preliminari ha ratificato la reclusione concordata, ma ha negato la misura alternativa valutando la gravità del giro di spaccio e la personalità dei colpevoli. Gli imputati hanno quindi proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato accoglimento della misura e presunti difetti di motivazione. I giudici supremi hanno respinto ogni censura chiarendo che la pena sostitutiva nel patteggiamento deve formare oggetto imprescindibile dell'intesa con l'accusa. In assenza di pattuizione formale, l'imputato non può contestare la scelta del giudice. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti alle spese e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Continua »