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Art. 578 Codice Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 578 Codice Penale

Indebita percezione di erogazioni pubbliche: prescritto ma paga
Un imprenditore, accusato di indebita percezione di erogazioni pubbliche per aver falsamente dichiarato all'Inps il pagamento di Tfr eccedenti per compensare i contributi dovuti, ha fatto ricorso in Cassazione. Il ricorrente contestava il calcolo della prescrizione, in particolare la sospensione di undici mesi dovuta a un rinvio d'udienza richiesto dal difensore e una sospensione legata all'emergenza Covid-19. La Suprema Corte ha stabilito che il rinvio non documentato dal difensore sospende interamente la prescrizione, senza il limite di sessanta giorni. Tuttavia, ha escluso la sospensione Covid-19 per mancanza di formale citazione. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, annullando la condanna penale ma confermando l'obbligo di risarcire il danno all'istituto previdenziale.
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Corruzione propria: no senza atto contrario ai doveri
Un privato cittadino paga un pubblico ufficiale per la sua intercessione. La Cassazione riqualifica il reato da corruzione propria a corruzione per l'esercizio della funzione, poiché non è stato compiuto uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio. Di conseguenza, il reato viene dichiarato prescritto per decorrenza dei termini.
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