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Art. 577 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 577 Codice di Procedura Penale

Irrevocabilità parziale: appello civile e pena sospesa
La Corte di Cassazione chiarisce il principio dell'irrevocabilità parziale della sentenza. Quando una condanna penale viene impugnata solo per le statuizioni civili, la parte penale diventa definitiva alla scadenza dei termini per l'impugnazione. Di conseguenza, il periodo di cinque anni per la revoca della pena sospesa decorre da quel momento e non dalla decisione sull'appello civile. La Corte ha quindi annullato la revoca del beneficio disposta dal tribunale di merito, poiché il nuovo reato era stato commesso oltre il quinquennio calcolato correttamente.
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