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Art. 575 Codice Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 575 Codice Penale

Tentato omicidio aggravato: l’agguato armato e la condanna
Un uomo è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato e porto abusivo d'armi, per aver partecipato a un agguato a colpi di pistola contro tre persone. La difesa ha impugnato la misura cautelare contestando l'utilizzabilità di alcune testimonianze, l'intenzione di uccidere e l'aggravante del metodo mafioso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato la validità delle prove e la sussistenza della volontà di uccidere, desumibile dall'uso di armi da fuoco ad altezza uomo. Inoltre, hanno ribadito che l'aggravante mafiosa sussiste quando la condotta evoca la forza intimidatrice tipica dei clan, anche senza la prova formale dell'affiliazione dell'indagato. L'indagato resta quindi in carcere e dovrà pagare le spese processuali.
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Alibi falso ed ergastolo: la bugia che incastra l’assassino
Un uomo, accusato dell'omicidio di un carabiniere e del tentato omicidio di un altro durante un controllo presso una piantagione illegale, è stato condannato all'ergastolo. La Cassazione ha confermato la condanna, ritenendo decisivi i residui di polvere da sparo sui suoi abiti e la falsità del suo alibi. La Corte ha ribadito che l'alibi falso, ossia quello intenzionalmente precostituito e smentito dalle prove (come i dati GPS dell'auto e le intercettazioni), costituisce un vero e proprio indizio a carico dell'imputato, dimostrando il tentativo di sfuggire alla giustizia. È stato inoltre ritenuto corretto il rifiuto di sentire un nuovo testimone in appello, poiché la richiesta era generica e priva di fonti attendibili. L'imputato perde il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Tentato omicidio o fuga disperata? La Cassazione fa chiarezza
Un uomo, dopo aver commesso uno scippo, fuggiva in auto e investiva un agente di polizia che cercava di sbarrargli la strada. La Corte d'Appello lo condannava per tentato omicidio, ritenendo che l'imputato avesse accettato il rischio di uccidere il poliziotto pur di scappare (dolo eventuale). La Cassazione ha annullato questa decisione. I giudici di legittimità hanno chiarito che il reato di tentato omicidio è incompatibile con il dolo eventuale. Per configurare il tentativo occorre il dolo diretto, ossia la precisa volontà di uccidere o la certezza che l'azione causerà la morte. La Corte ha inoltre accolto il ricorso sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità per il furto della borsa contenente solo dieci euro, rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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Tentato omicidio: investe la cognata ma la ringhiera la salva
L'Imputato ha tentato di uccidere la cognata investendola intenzionalmente per due volte consecutive con il proprio furgone. La vittima è sopravvissuta solo riparandosi tempestivamente nell'incavo di un muro protetto da una ringhiera, riportando gravi lesioni. La difesa ha chiesto di riqualificare il fatto come lesioni personali aggravate, sostenendo la bassa velocità del mezzo e l'assenza di intenzionalità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per tentato omicidio. I giudici hanno stabilito che l'idoneità e l'univocità degli atti vanno valutate con giudizio ex ante. Nel caso specifico, la ripetizione dell'investimento e i pregressi forti rancori familiari dimostrano chiaramente l'intento omicida dell'agente, rendendo irrilevante il fatto che la vittima non sia deceduta.
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Tentato omicidio: la zappa condanna, il DNA ignoto non salva
L'Imputato è stato condannato per il reato di tentato omicidio ai danni di un conoscente, colpito violentemente alla testa con una zappa durante una lite scaturita dallo stato di ebbrezza di entrambi. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la presenza di una terza persona sulla scena del crimine e la mancanza di un movente chiaro. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna a otto anni di reclusione. I giudici hanno chiarito che l'assenza di un movente certo non esclude la responsabilità penale quando la dinamica e la micidialità dell'arma dimostrano la volontà omicida, e che le ipotesi alternative della difesa erano puramente congetturali e prive di riscontri concreti.
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Omicidio volontario: no al colpo accidentale, confermati 20 anni
L'Imputato è entrato in un pub con il volto coperto da un passamontagna e ha sparato a bruciapelo al volto della Vittima con un fucile a canne mozze, uccidendola sul colpo. La difesa ha sostenuto la tesi dell'incidente o del ferimento involontario, chiedendo di riqualificare il fatto come omicidio preterintenzionale. La Corte di Cassazione ha invece confermato la condanna per omicidio volontario, ritenendo provata l'intenzione di uccidere data la dinamica dell'azione, la distanza ravvicinata e l'arma utilizzata. I giudici hanno inoltre escluso l'attenuante della provocazione, giudicando la reazione del tutto sproporzionata rispetto a un precedente diverbio verbale. Infine, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il furto di due fucili non utilizzati nel delitto, confermando nel resto la pena di venti anni di reclusione.
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