Un funzionario pubblico, con il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), era stato condannato per il reato di abuso d'ufficio. L'accusa sosteneva che avesse autorizzato subappalti per lavori elettrici in un ospedale senza rilevare il conflitto di interessi dei direttori dei lavori, soci della ditta subappaltatrice. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste. I giudici hanno chiarito che nessuna norma impone al RUP l'obbligo di verificare la compagine societaria del subappaltatore per scovare eventuali conflitti di interessi dei direttori dei lavori. Di conseguenza, mancando la violazione di una specifica regola di condotta prevista dalla legge, non si configura il reato contestato. Il funzionario è stato quindi completamente assolto.
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