Un giovane conducente, minore di ventuno anni e privo di patente, è stato fermato con evidenti sintomi di ebbrezza. A seguito del suo rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, i giudici di merito lo hanno condannato alla pena minima di sei mesi di arresto e 1.400 euro di ammenda. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione commettendo un grave errore materiale: ha inserito motivi estranei alla sentenza, lamentando violazioni in materia di maltrattamenti e lesioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i motivi non erano pertinenti al caso di specie e la pena inflitta era già pari al minimo edittale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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